Dove posso trovare la normativa riguardante i crediti ECM?
il sito di riferimento è quello dell’Age.Na.S., dove nella sezione normativa, all’indirizzo http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx, sono riportati i documenti che regolano la materia.
Quanti crediti ECM devo maturare nel periodo 2014-2016?
I crediti formativi richiesti per il periodo 2014-2016 sono 150. Per ogni anno si dovranno acquisire un minimo di 25 crediti sino ad un massimo di 75. Vedi anche
Determina della CNFC 23 luglio 2014 – 10 ottobre 2014 in materia di crediti formativi ECM (per il triennio 2014-2016)
Anche un nuovo iscritto ha obbligo dei crediti?
Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso. Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Chi non ha obbligo ECM ?
Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall'obbligo dell'ECM - per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) - il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:
- corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.
Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente. Sono altresì esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali). Gli esoneri, le esenzioni e comunque gli istituti che concorrono a definire l’assolvimento dell’obbligo formativo saranno oggetto, nei prossimi mesi, di studio e valutazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua con i rappresentanti regionali e con il CTR per farne criteri omogenei su tutto il territorio nazionale e per tutti i professionisti interessati.
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